argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: società di capitali - interesse sociale - appropriazione indebita
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4293/2022, ha affermato che gli atti di disposizione del patrimonio di una società di capitali realizzati dall’amministratore idonei a soddisfare (anche indirettamente) l’interesse sociale non integrano il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. In tal caso non vi è, infatti, la tipica divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l’atto di disposizione della cosa in grado di integrare la condotta appropriativa. La Suprema Corte ha sottolineato come anche la creazione di fondi extra-contabili non configura i presupposti di tale reato, se il fine dell’operazione risponde, anche soltanto indirettamente, all’interesse sociale: il dolo specifico, infatti, è la finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte illegittime. Ciò non deve condurre alla conclusione che l’atto di disposizione sia compatibile con l’utilità sociale in tutte le circostanze in cui l’amministratore non abbia agito per il proprio interesse, poiché tale circostanza – seppure in via non esclusiva – deve essere dimostrata.