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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 febbraio 2022, n. 5363, ha chiarito che in caso di contestazione da parte del cliente del diritto del professionista a ricevere il compenso, grava sul cliente la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico. Quest’ultimo può avvenire in qualunque forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della attività del professionista e della sua opera. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, essendo irrilevante il compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione