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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1200, ha precisato – in tema di liquidazione della quota del socio uscente, ai sensi dell’art. 2289 c.c. – che il pagamento al socio creditore deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore, in quanto la prescrizione del relativo diritto di credito decorre dalla scadenza del termine semestrale.