<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Decreto di omologa del concordato e imposta di registro calcolata sull’attivo.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 luglio 2021, n. 27669, depositata in data 12 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di registro dovuta sul provvedimento di omologa del concordato con assuntore, ribadendo la differente posizione rispetto a quella dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’ente riscossore l’imposta andrebbe liquidata sia sull’attivo trasferito, sia sull’accollo; la Suprema Corte ribadisce, al contrario, che al provvedimento di omologa del concordato (nel caso in esame fallimentare) con terzo assuntore deve essere applicato l’art. 8, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, e che l’imposta di registro deve essere quindi calcolata in misura proporzionale sul valore dell’attivo trasferito, con esclusione dalla base imponibile dell’accollo dei debiti.