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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 settembre 2021, n. 40745, depositata in data 20 dicembre 2021, ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 30416/2018, ovvero che la domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore già fallito è improcedibile; nel caso in esame, il creditore aveva proposto azione revocatoria affinché venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti un atto di trasferimento di immobili del debitore – fallito prima dell’inizio del giudizio di revocatoria – nei confronti di un soggetto terzo. Di conseguenza, se il giudice erroneamente dichiara l’interruzione del procedimento e ordina la riassunzione nei confronti del fallimento – come nel caso in esame –, il curatore è l’unico soggetto legittimato a dolersene e contestare la declaratoria di interruzione.