<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Considerazioni in merito alla riapertura di un fallimento chiuso ai sensi dell’art. 118, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte d’Appello di Brescia, con Sentenza del 12 gennaio 2022, n. 26609, depositata l’11 febbraio 2022, ha affermato che, nel caso di riapertura di un fallimento chiuso ex art. 121 l.f., non sono modificabili le statuizioni relative all’ammissione dei crediti al passivo avvenute prima della chiusura. Inoltre, non solo il debitore ma qualunque creditore che sia stato ammesso al passivo della procedura prima della chiusura della stessa, anche se non munito di privilegio, può presentare istanza per la sua riapertura, senza bisogno di richiedere di insinuarsi al passivo per il credito già ammesso, ma chiedendone unicamente la sola conferma.