argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 febbraio 2022, n. 6476, ha affermato che, nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, il pagamento dell’IMU spetta al locatore del contratto, nel caso in cui quest’ultimo sia stato risolto, ciò anche in caso di mancata restituzione dell’immobile. La Suprema Corte ha precisato che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non restituito, è il locatore ad essere il soggetto passivo; infatti, a fini impositivi non rileva la consegna del bene e la sua materiale detenzione, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione: per l’IMU ciò che rileva è infatti il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene e non la sua materiale disponibilità. Conseguentemente, la soggettività passiva ai fini IMU si individua in capo alla società di leasing, anche nel caso in cui questa non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene.