argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 settembre 2021, n. 40908, depositata in data 20 dicembre 2021, Ordinanza del 16 novembre, n. 3468, Ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 3444, depositate in data 3 febbraio 2022, e Ordinanza del 10 dicembre 2021, n. 4031, depositata in data 8 febbraio 2022, nel solco di una precedente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U. 12154/2021), ha ribadito come l’interruzione di un procedimento giudiziario pendente, in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti in causa, è automatica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 l.f., e i relativi termini per la riassunzione ovvero prosecuzione del procedimento decorrono dalla conoscenza legale (dalla notifica del provvedimento o dalla partecipazione all’udienza in cui è stato pronunciato il provvedimento) di tale evento interruttivo da parte delle parti in causa (non, quindi, dalla mera dichiarazione giudiziale dell’interruzione).