argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 febbraio 2022, n. 4395, ha ribadito che il contratto bancario di conto corrente ha natura formale e per lo stesso è richiesta la forma scritta. Nel caso di specie, il coniuge dell’intestataria del conto corrente aveva richiesto di poter effettuare movimenti sul conto bancario; la Suprema Corte ha precisato che in assenza di una formale procura conferita da parte attrice al marito, l’ordine di disinvestimento da quest’ultimo inviato via fax alla banca era da considerare inefficace, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, né avrebbe potuto avere un’efficacia sanante la successiva conferma telefonica della moglie, in quanto priva della forma necessaria. Allo stesso modo, anche i precedenti colloqui orali svoltisi tra i coniugi e il funzionario di banca presso la filiale della banca, confermati tra l’altro da quest’ultimo in sede testimoniale, appaiono irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell’ordine di disinvestimento, proveniente dal solo marito non titolare del contratto.