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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 1278, ha ritenuto che possa essere accolta una domanda di risarcimento del danno da mancata o tardiva esecuzione del giudicato, nel caso in cui: a) la P.A. abbia indetto un concorso per posti dirigente e concluso la procedura con l’approvazione della graduatoria, b) abbia successivamente revocato gli atti concorsuali; c) un vincitore abbia impugnato in sede giurisdizionale, con successo, gli atti di revoca del concorso e ottenuto una sentenza recante la declaratoria dell’obbligo della P.A. di approvare la graduatoria del concorso illegittimamente revocato e procedere all’immissione in ruolo dei vincitori, sulla base dei posti disponibili; d) l’Amministrazione abbia immesso in ruolo l’interessato tardivamente e soltanto a seguito del ricorso per ottemperanza relativo alla suddetta sentenza. Secondo il comma 3 dell’art. 112 c.p.a.) può essere proposta in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione. Risulta pertanto l’esperibilità di una residuale tutela risarcitoria, anche in unico grado, per i danni connessi a ciò che è avvenuto successivamente all’intervenuto del giudicato. La disposizione ricomprende i danni derivanti da violazione o elusione del giudicato, che rinvengono il loro presupposto in un comportamento imputabile all’amministrazione inadempiente.