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Il Tar Roma, Lazio, sez. II, con la sentenza del 1° febbraio 2022, n. 1196, ha disposto l’annullamento di un provvedimento in autotutela che presenta una motivazione contraddittoria ed inadeguata, e con esso, in via derivata, dei consequenziali ulteriori provvedimenti. La controversia oggetto della sentenza ha riguardato la realizzazione di un levatore nel vano scala di un edificio condominiale sottoposto a vincolo monumentale, realizzazione per la quale era stata rilasciata dalla Soprintendenza speciale archeologia, paesaggio e belle arti la relativa autorizzazione, sul presupposto della compatibilità delle opere con l’esigenza di tutela monumentale dell’edificio. A seguito di sopralluogo del Comune, il Condominio affidava ad un tecnico l’incarico di verificare la necessità di effettuare alcuni lavori di consolidamento dell’intero vano scala e questi predisponeva un progetto strutturale avente ad oggetto sia le opere di installazione dell’ascensore, sia il propedeutico intervento di consolidamento; veniva quindi presentata in Comune la segnalazione certificata di inizio attività con acclusa la citata autorizzazione della Soprintendenza. A questo punto la Soprintendenza avviava un procedimento di autotutela all’esito del quale annullava le precedenti autorizzazioni, disponendo anche la sospensione dei lavori. Il Tar Lazio ha ritenuto la motivazione del provvedimento di annullamento inadeguata e contraddittoria. In particolare, secondo il giudice, sebbene la Soprintendenza avesse contestato la “contraddittorietà” tra i rilievi problematici evidenziati nella determinazione comunale e la perizia del tecnico incaricato dal Condominio, non avrebbe però mai esplicitato in cosa tale contraddittorietà consistesse. Inoltre, ad avviso del Tar, nel provvedimento tutorio non venivano specificate le ragioni per le quali l’omessa previa sottoposizione alla Soprintendenza del progetto di consolidamento avrebbe legittimamente comportato la illegittimità delle precedenti autorizzazioni. In particolare, nella pronuncia si evidenzia che nel provvedimento di annullamento in autotutela non sarebbero state illustrate le ragioni per cui una circostanza sopravvenuta, quale l’esecuzione di lavori di consolidamento imposti dall’amministrazione comunale, ancorché non assentiti dalla Soprintendenza, abbia potuto determinare la radicale illegittimità e la conseguente caducazione degli iniziali provvedimenti ampliativi. Da ultimo il Tar ha lamentato la violazione del principio di affidamento, quale conseguenza della mancata ponderazione degli interessi in gioco, in quanto l’amministrazione non avrebbe chiarito le motivazioni alla base della scelta di adottare la soluzione più drastica - annullamento d’ufficio - anziché «i rimedi eventualmente ritenuti opportuni nel quadro di compatibilità con i provvedimenti abilitativi già concessi».