<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Diniego di accesso a dati supersensibili di natura sanitaria ed eccezione del diritto di difesa

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Palermo, Sicilia, sez. I, con la sentenza del 3 febbraio 2022, n. 411, è tornato sul tema dell’accesso ai dati supersensibili contenuti in cartelle cliniche. Nel caso specifico oggetto della pronuncia, il giudice amministrativo ha considerato legittimo il diniego di accesso ai dati supersensibili contenuti in cartelle sanitarie, la cui ostensione è stata richiesta per tutelare il diritto di difesa in sede giudiziale, a motivo di due ragioni: in primo luogo perchè la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un’udienza ormai tenutasi, e nell’ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile, quindi a prescindere dalla conoscibilità dei dati supersensibili e in secondo luogo perchè i dati sanitari oggetto dell’istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente sotto il profilo temporale. Dal combinato disposto delle disposizioni in materia di accesso documentale, i.e. l’art. 24, co. 7, l. 241/1990 e l’art. 60, co. 1, d.lgs. 196/2003, nel testo sostituito dall’art. 5, co. 1, lett. b), d.lgs. 101/2018, emerge, ad avviso del giudice, che l’accesso ai dati supersensibili - quali quelli relativi alla salute - è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero vengano in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. Nella vicenda in esame, ad avviso del Collegio, l’interesse ostensivo azionato dal ricorrente a fini difensivi presenterebbe, in astratto e tendenzialmente, parità di rango rispetto all’interesse di cui è titolare la controinteressata, rendendosi, di conseguenza, necessario un bilanciamento in concreto. Da ultimo viene richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di accesso agli atti amministrativi, secondo cui «...al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117)», concludendo nel senso della insussistenza di tali presupposti e della necessità, a seguito di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, di tutelare i dati sensibilissimi