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La Corte di Cassazione (sentenza numero 3772 del 3 febbraio 2022) è intervenuta nuovamente sulla causa di forza maggiore quale possibile esimente per il reato di omesso versamento di ritenute, e ancora una volta per escludere che la difficoltà finanziaria dell’impresa sia sufficiente ad escludere la responsabilità per il reato contestato. Infatti, secondo la Corte, “come affermato anche dalla giurisprudenza con riferimento al reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, la scelta di non versare le ritenute prova il dolo: soprattutto, quando risulti che, al contempo, come sostenuto dalla sentenza di primo grado e nel ricorso, si siano pagati altri debiti o che le somme ritenute siano state impiegate in altro”. La Corte afferma inoltre che “è del tutto corretta la tesi della Corte di appello sull’inapplicabilità nel caso de quo della forza maggiore. Va precisato che non esiste una causa scriminante tipizzata denominata crisi di liquidità o crisi aziendale”; a tal fine è necessaria “la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento all’obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico”.