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Con la sentenza n. 4973 dell’11 febbraio 2022, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema della prova del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione e della responsabilità del contribuente che ha conferito incarico per la presentazione della dichiarazione ad un professionista. In particolare, la Corte ha ribadito che il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente, di talché “il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine”. Inoltre, la Corte ha affermato, in continuità con la precedente giurisprudenza, che “la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo nè da una ‘culpa in vigilando’ sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale”, e che “una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell’obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l’obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato”.