argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3268 del 2 febbraio 2022, si è espressa in relazione ad una fattispecie relativa all’esercizio dell’autotutela al momento in cui una sentenza, non ancora passata in giudicato, aveva annullato la pretesa impositiva; al riguardo l’Ufficio ha ritenuto di non impugnare la sentenza ma, in costanza del decorso dei termini di impugnazione della stessa, ha riemesso un nuovo atto impositivo annullando in via amministrativa quello precedente. La Corte, in conformità con la precedente giurisprudenza, ha affermato che il potere di autotutela per l’Amministrazione finanziaria ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto dello stesso e, al contempo, non sia decorso il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento. La Corte ha rilevato infatti che “ove, invero, non si sia formato il giudicato all’atto della notificazione del nuovo atto impositivo, l’esercizio del potere di autotutela è legittimo, in quanto attività doverosa dell’Amministrazione finanziaria, tale da onerare la stessa – in virtù del «principio di perennità», a sostituire l’atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari dello stesso […]. In virtù di detto principio, il potere della Pubblica Amministrazione, come osservato in dottrina, sopravvive al suo esercizio e può essere nuovamente posto in essere, anche in relazione alla stessa fattispecie e persino in senso opposto alla precedente manifestazione del potere stesso. Ne consegue che – in assenza di specifica norma di legge che preveda un
più limitato esercizio dell’autotutela […] l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, ancorché l’atto originario venga rimosso con effetti ex tunc, rinnovando doverosamente l’amministrazione un proprio atto viziato con l’emanazione di un altro, corretto dai vizi del precedente”.