Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - La mancanza di una sede operativa non giustifica l’accertamento

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5059 del 16 Febbraio 2022, ha specificato che la mancanza di una sede operativa sul territorio italiano non è di per sé condizione sufficiente per giustificare l’avviso di accertamento ai fini Iva e imposte dirette. Nel caso in oggetto, l’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza e notificato dall’Agenzia delle Entrate, contestava l’indeducibilità di alcune fatture sulla base dell’unica motivazione che la società fornitrice non aveva una sede operativa adeguata all’attività esercitata. In un caso simile, l’Amministrazione finanziaria, per poter supportare il recupero erariale, deve provare che il contribuente, nel momento in cui acquisisca beni o servizi dal fornitore, sia nelle condizioni di accorgersi dell’inesistenza del contraente e della volontà di quest’ultimo di evadere le imposte. Sul punto la Suprema Corte ha rilevato: “Nella specie, in conformità al principio enunciato, il giudice di appello ha accertato l’estraneità della contribuente ad ogni coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti, valutando l’irrilevanza presuntiva delle circostanze dedotte dall’amministrazione finanziaria in sede di accertamento, in particolare la mancanza di una sede operativa adeguata allo svolgimento dell’attività commerciale e la omissione della tenuta della contabilità. Secondo la sentenza impugnata, infatti, «nella fattispecie in esame, l’unica circostanza valorizzata in sede di accertamento dai verificatori è quella secondo cui la società cedente non aveva “mai avuto una sede operativa adeguata allo svolgimento dell’attività asseritamente svolta, né tenuto conto della contabilità”; tale circostanza, a giudizio di questa Commissione, è da sé sola inidonea a costituire prova presuntiva dello stato soggettivo del contraente, di “consapevolezza che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta”». Difatti, le circostanze poste a base dell’accertamento della polizia tributaria (peraltro, non riprodotte in ricorso ai fini dell’autosufficienza) non sono idonee a presumere la conoscibilità per il contribuente della natura fittizia delle cessioni di bestiame”.