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Attraverso la sentenza C-9/20 del 10 febbraio 2022 la Corte di giustizia europea ha affrontato il principio di simmetria che regola l’Imposta sul valore aggiunto, inteso come il rapporto esistente tra l’esigibilità dell’imposta ed il diritto alla detrazione della stessa. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte Ue ha riguardato lo Stato della Germania nel caso di applicazione di un regime opzionale che determini la possibilità di detrarre il tributo al momento del pagamento della fattura. Il diritto alla detrazione dell’Iva si determina quando la stessa diventa esigibile per il cedente/prestatore. L’Iva diventa esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione e l’articolo 66 della direttiva n. 2006/112/CE riconosce agli Stati membri la possibilità di derogare questo momento non oltre la data di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo. Diverso è l’orientamento dato dall’articolo 167-bis della citata direttiva n. 2006/112/CE relativo al c.d. cash accounting nel quale l’esigibilità e la detraibilità dell’imposta sono vincolati all’incasso ed al pagamento delle fatture di vendita e acquisto: nel nostro ordinamento tale facoltà è stata prevista su base facoltativa dall’articolo 32-bis del DL n. 83/2012; si specifica che tale vincolo è valido unicamente per il soggetto che accede al regime dell’Iva per cassa. Secondo la Corte Ue, anche se la Germania non ha normato una disciplina specifica per il c.d. cash accounting, la detrazione dell’Iva del cessionario non può che essere legata all’esigibilità della stessa da parte del cedente; pertanto, se per alcune categorie di operazioni e/o di soggetti l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, la detrazione sarà possibile a partire dal medesimo momento.