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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5817 del 18 febbraio 2022 (ud. 18 gennaio 2022), ha specificato che, anche in materia di acque reflue, non ricorre il caso fortuito – costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato – quando l’agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente. In particolare, in tema di inquinamento, la Suprema Corte, a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, ha richiamato il precedente in ossequio al quale “deve ritenersi integrato il reato di cui all’art. 137 del D.Lgs. 152/06, con esclusione del caso fortuito e della forza maggiore, nell’ipotesi di malfunzionamento della sonda regolante il reagente, quale causa dell'azione dannosa dei reflui sversati in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti”. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di circostanze imprevedibili ed ha addebitato il superamento dei limiti consentiti delle sostanze pericolose nelle acque reflue industriali scaricate alla condotta negligente dell’imputato, rintracciabile nella mancata periodica manutenzione dell’impianto e nell’assenza di appositi presidi atti ad evitare le fuoriuscite degli inquinanti dai mezzi che ivi transitavano.