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Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, con il parere del 24 dicembre 2018, n. 2942, si è pronunciato in tema di opere di urbanizzazione a scomputo. In particolare, ha osservato che l’art. 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede l’esecuzione diretta, da parte del titolare del titolo abilitativo a costruire, delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, contiene una eccezionale deroga normativa all’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche, laddove l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria sia attuata direttamente dal titolare dell’abilitazione a costruire e l’importo delle stesse sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Inoltre, il Collegio ha precisato che se il valore complessivo di tali opere – funzionali e non – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell’art. 35, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, solo in tal caso il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’art. 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 e questo esclusivamente per le opere funzionali; per contro, ha ancora evidenziato il giudice amministrativo, qualora il valore complessivo delle opere di urbanizzazione superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali.