<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Definizione di “lavoro in quota”.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 5128 del 14 febbraio 2022 (ud. 23 novembre 2021), ha precisato che per “lavoro in quota”, ai fini dell’applicazione del d.lgs. 81/2008, «debbano intendersi solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra su strutture prive di strutture di contenimento o parapetti, tali da necessitare di impalcature o ponteggi al fine di evitare il pericolo di caduta dei lavoratori, bensì tutte le attività che si svolgano ad oltre due metri da un piano stabile, anche ove si operi su superfici piane, contenute da parapetti, allorquando qualsiasi conformazione della struttura o di una sua parte possa comportare la caduta del lavoratore da un'altezza di oltre due metri. Questa precisazione, che si ricava dalla lettera dell'art. 122 d.lgs. 81/2008, stabilisce una regola generale su tutti i lavori che siano eseguiti ad oltre due metri di altezza, senza distinzione alcuna. Che questa sia la corretta lettura si trae dalle misure che la disposizione indica quali opere di contenimento dal rischio di caduta, non solo, infatti, “adeguate impalcature o ponteggi” ma anche “idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare” quel pericolo».