argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Nella risposta n. 75 del 20 novembre 2018 resa in relazione ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha valutato i possibili profili di abuso di un’operazione di scissione realizzata da una società allo scopo di separare l’attività industriale e commerciale da quella immobiliare. In particolare, la fattispecie presentata dalla società contribuente si articola nella scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante mediante lo scorporo, a valori contabili, di alcuni asset immobiliari della società scissa.
In conseguenza di ciò, la società beneficiaria acquisirebbe in contabilità gli asset immobiliari ai valori contabili, senza rivalutare i beni in oggetto. L’operazione in questione non genererebbe alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote, dal momento che non si procederebbe ad aumentare il capitale sociale della beneficiaria e che quest’ultima è proprietaria dell’intero capitale sociale della scissa. Peraltro, l’istante ha rappresentato che i soci delle società interessate dalla descritta operazione di scissione non hanno intenzione di modificare l’assetto proprietario di entrambe le società mediante la cessione di partecipazioni o l’aumento il capitale sociale tramite l’ingresso di altri soci. A parere dell’Agenzia una simile operazione non presenta profili di abuso ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) in quanto la parziale scissione del ramo immobiliare non comporta alcun vantaggio fiscale indebito. Una operazione di questo tipo, infatti, è idonea a consentire la separazione dell’attività industriale/commerciale da quella immobiliare, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie e/o con i principi dell’ordinamento tributario.