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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9054, ha affermato che, in mancanza di delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, la disciplina del conflitto di interessi dell’amministratore delegato deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c. e non dell’art. 2391 c.c. A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso di applicazione dell’art. 1394 c.c., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dall’art. 2391 c.c. il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere deliberativo. Nella prima fattispecie il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce causa di annullabilità del contratto quando il rappresentante persegue interessi propri o di terzi, non conciliabili con quelli del rappresentato e neppure l’approvazione del bilancio costituisce ratifica tacita dell’operato dell’amministratore in conflitto d’interessi. Mentre, nel caso in cui la sottoscrizione del contratto sia avvenuta con la delibera del consiglio di amministrazione trova applicazione l’art. 2391 c.c. e l’annullamento del contratto è possibile solo se è stata annullata la deliberazione con la quale è stata decisa la conclusione del contratto.