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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1°ottobre 2021, n. 26738, ha affermato che spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno erariale proposta dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del presidente e del direttore generale di una società a partecipazione pubblica, costituita secondo il modello dell’“in house”, in riferimento alle gravi irregolarità commesse nella gestione della liquidità della società. Sul punto, La Suprema Corte ha rammentato che le Sezioni Unite hanno enunciato da tempo il principio secondo il quale “la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti soltanto se sussistono i seguenti requisiti, che consentono di qualificare l’ente come società in house providing: a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati, b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale, c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile [...]”.