argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: conflitto d’interessi - responsabilità - danno
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8012 ha affermato che può integrare l’ipotesi di responsabilità gestoria il conflitto d’interesse derivante da un rapporto d’incompatibilità tra le necessità del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli rappresenti. Tale fattispecie si verifica ogni qual volta sia ravvisabile un danno cagionato alla società e scaturente dal perseguimento dell’interesse contrapposto del rappresentante. Nel caso de quo, veniva proposta azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dell’amministratrice di una società fallita per fatti di mala gestio. Quest’ultima veniva condannata sia in primo che in secondo grado poiché sia il tribunale sia la corte d’appello ravvisavano un conflitto d’interessi nell’operazione di vendita e successivo acquisto ad un prezzo irrisorio di un terreno tra una società in cui l’imputata risultava amministratrice ed una in cui ricopriva il ruolo di socia. Tale compravendita cagionava un danno alla società fallita accertato dal consulente tecnico d’ufficio. La Suprema Corte, confermando le decisioni dei precedenti gradi, ha sottolineato che ogni rilievo è inammissibile in quanto “o pretende di ricondurre all’ambito delle scelte gestorie insindacabili la descritta condotta conflittuale (art. 360-bis c.p.c.) o intende riproporre il giudizio sul fatto in sede di legittimità”.