<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Leasing traslativo: il deprezzamento del bene incide sull’equo compenso

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 22 marzo 2022, n. 9211, ha affermato che in un’operazione di leasing traslativo l’equo compenso al concedente è influenzato dal deprezzamento dell’immobile, a nulla rilevando le perfette condizioni del cespite. Nel caso de quo, una banca ricorreva nei confronti di una società a responsabilità limitata con la quale aveva stipulato un contratto di leasing traslativo immobiliare riguardante un terreno sul quale costruire un cespite rientrante all’interno della locazione finanziaria. L’attrice lamentava, in sede di legittimità, la mancata considerazione da parte del giudice del diminuito valore del bene per la liquidazione delle somme oggetto di condanna restitutoria. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha evidenziato come «il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente». Inoltre, l’equo compenso all’interno di un’operazione di leasing traslativo immobiliare deve tenere in considerazione il deprezzamento economico derivante dell’uso del concessionario che, attraverso il proprio inadempimento, ha sottratto al concedente le utilità previste. In tale contesto, è necessario considerare l’equilibrio contrattuale alterato all’interno del quale il concedente ritorna in possesso di un immobile che non ha potuto né locare né vendere.