argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23824 del 1° ottobre 2018, è tornata a pronunciarsi sulla sussistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. In proposito, la Corte ha ribadito che, in tema di tributi c.d. non armonizzati, tale obbligo, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali sia specificamente sancito. Diverso è il caso dei tributi c.d. armonizzati, per i quali, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto. Ad ogni modo, perché l’atto risulti affetto da nullità, il contribuente in giudizio deve assolvere l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.