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Articoli Correlati: spese a carico del creditore istante - reclamo - esclusa la sospensione feriale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 novembre 2021, n. 121, depositata in data 4 gennaio 2022, ha chiarito che il provvedimento del giudice con il quale vengono quantificate le spese da porre a carico del creditore istante, emesso in conseguenza della revoca della dichiarazione di fallimento, è un atto sostanzialmente ricognitivo che è assimilato ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione; quindi, il reclamo avverso tale provvedimento sostituisce l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e non si applica al giudizio di reclamo la sospensione feriale.