argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 gennaio 2022, n. 5495, depositata in data 18 febbraio 2022, ha ribadito che, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria, l’accipiens ha un debito di valuta e non di valore e ha chiarito che analoga natura del debito principale – debito di valuta – deve essere riconosciuta anche al debito per obbligazioni accessorie e ai frutti civili che costituiscono il corrispettivo del godimento della cosa.