<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Credito dell’avvocato a riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2), c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 febbraio 2022, n. 6884, depositata il 2 marzo 2022, ha fornito chiarimento in tema di privilegio del professionista ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio generale secondo cui il biennio di cui all’articolo in parola non decorre dalla dichiarazione di fallimento, bensì dalla data in cui l’incarico professionale è stato terminato o interrotto. La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che, nel caso in cui l’attività difensiva sia stata svolta in più gradi di giudizio, l’unitarietà dell’incarico deve essere riferita ai singoli gradi processuali, potendo il compenso essere quantificato al termine di ogni fase. In definitiva, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2), c.c., la prestazione svolta dell’avvocato, che ricopre più gradi di giudizio, può considerarsi conclusa al termine di ogni giudizio, poiché il relativo compenso è autonomamente valutabile.