argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’I.N.P.S., con Messaggio del 29 marzo 2022, n. 1400, ha precisato e chiarito le modalità per l’ottenimento dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del cd. ticket di licenziamento di cui all’art. 4 del d.l. n. 103/2021 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2021). Tale articolo prevede, infatti, per le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, che – negli anni 2019, 2020 e 2021 – hanno beneficiato di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 44 d.l. n. 109/2018 e nei limiti dei lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote del trattamento di fine rapporto maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del cd. ticket di licenziamento. Le indicazioni fornite dall’I.N.P.S. si sono rese necessarie in virtù della proroga dell’esonero de quo concessa per l’anno 2022.