argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 19 febbraio 2022, nell’ambito di una procedura di composizione negoziata dalla crisi d’impresa, ha rigettato la richiesta – avanzata, in applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 118/2021 in tema di misure cautelari, dalla società in crisi – di dichiarazione dell’inefficacia del recesso da un contratto di apertura di credito, comunicato dall’istituto bancario in un momento antecedente il deposito del ricorso, e conseguente riattivazione delle linee di credito cessate. È, infatti, da escludersi l’auspicato intervento del tribunale nel caso in cui la decisione di recesso sia stata portata a conoscenza del debitore prima dell’avvio della procedura di composizione negoziata.