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Il Tribunale di Roma, con Sentenza dell’11 gennaio 2022, è intervenuto in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. In particolare, è stato affermato che, allorché l’azione sociale sia prescritta (la prescrizione è quinquennale e decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore), la curatela può avvalersi del termine di prescrizione più ampio previsto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori di cui all’art. 2394 c.c., tenuto conto che, in caso di fallimento, le azioni di responsabilità (sociale e dei creditori) nei confronti degli amministratori confluiscono nell’unica e inscindibile azione di responsabilità esperita dal curatore, a cui spetta legittimazione attiva esclusiva. Il Tribunale romano rammenta, inoltre, che il momento iniziale di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. coincide con il momento in cui l’insufficienza patrimoniale è oggettivamente conoscibile ai creditori sociali, con onere della prova circa la preesistenza della predetta insufficienza rispetto al fallimento in capo all’amministratore convenuto che intende invocare l’intervenuta prescrizione.