argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 932 del 21 novembre 2018 fornisce un’interpretazione dell’art. 273 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) affermando che i principi di proporzionalità e di neutralità fiscale dell’imposta non ostano ad una normativa nazionale che consenta all’Amministrazione finanziaria di rideterminare il volume d’affari del contribuente con metodologie induttive. Devono, tuttavia, sussistere gravi divergenze tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello stimato dall’Amministrazione stessa attraverso l’utilizzo di studi di settore. Infine la Corte afferma che: affinché sia preservato il principio di neutralità è necessario che il soggetto passivo, a fronte dell’incremento del volume d’affari ricalcolato dall’Amministrazione finanziaria, conservi il diritto alla detrazione dell’IVA a monte; affinché sia preservato il principio di proporzionalità è necessario che gli studi di settore, utilizzati per la rideterminazione del reddito in via induttiva, siano esatti, affidabili e aggiornati; affinché sia tutelato il diritto alla difesa è necessario che il contribuente sia messo in condizione di poter contestare, sulla base di tutte le prove contrarie in suo possesso, le risultanze derivanti dal metodo di rideterminazione del reddito utilizzato dall’Amministrazione finanziaria.