argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: redditi esteri - prelievo fiscale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018, si è espressa in tema di disposizioni contro le doppie imposizioni affermando che il diritto alla detrazione dell’imposta pagata all’estero opera nei limiti in cui il reddito di fonte estera entra a far parte della base imponibile in Italia. La vicenda oggetto di pronuncia riguardava, tra gli altri, la richiesta, da parte del contribuente, di vedersi riconosciuto un credito di imposta sui dividendi percepiti dalla società controllata francese. La Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’allora vigente art. 15 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), affinché un contribuente possa beneficiare di un credito di imposta estero è necessario che egli sia titolare di redditi prodotti e tassati all’estero, e che tali redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia. Il diritto alla detrazione sorge infatti nei limiti in cui il reddito di fonte estera entra a far parte della base imponibile in Italia. Rispetto alla norma generale, descritta nell’allora vigente art. 15 del TUIR, la Suprema Corte ha evidenziato come gli artt. 96 e 96-bis applicabili ratione temporis dettassero uno specifico regime per particolari redditi di fonte estera, quali i dividendi; nello specifico, era prevista l’esclusione di tali redditi dalla base imponibile per il 60% ovvero il 95%. Il problema della doppia imposizione deve quindi ricondursi esclusivamente alla percentuale di reddito imponibile in Italia, problema risolto (come richiamato dalla Corte) attraverso un credito di imposta proporzionale alla frazione di reddito che verrebbe tassato in Italia.