argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, n. 7260, depositata in data 4 marzo 2022, nel solco tracciato dalle sentenze della CEDU in tema di espropriazione e pagamento della relativa indennità, ha stabilito che, in caso di fallimento della società concessionaria incaricata della “missione pubblica”, verificandosi ex artt. 78 e 81 l.f. lo scioglimento del mandato e del contratto di appalto, l’amministrazione concedente (titolare dei poteri e dei doveri delegati), beneficiaria dell’opera pubblica, acquisisce le obbligazioni rimaste inadempiute, tra le quali il pagamento delle indennità di espropriazione.