argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 888 del 08.11.2018, si esprime in merito al diritto di detrazione dell’IVA, da parte di una società holding, relativa a spese di consulenza finalizzate alla cessione di azioni. L’analisi della Corte muove dalle norme previste negli articoli 2, 9 e 168 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) secondo i quali: a) un’attività è assoggettata all’imposta se è di carattere economico (art. 2), b) è soggetto passivo chi esercita un’attività economica in modo indipendente e in qualsiasi luogo,d per riceverne introiti con carattere di stabilità (art. 9) e, c) il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’imposta di cui è debitore nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (art. 168). Al fine di valutare la soggezione ad IVA di un’attività economica è necessario identificare la causa esclusiva dell’operazione e quindi valutarne il nesso diretto ed immediato con le attività imponibili del soggetto passivo. Nel caso di specie, affinché un’operazione di cessione di azioni sia imponibile IVA (permettendo la detrazione dei relativi costi) è necessario che essa sia effettuata al fine di destinare il risultato della cessione direttamente all’attività economica imponibile della società controllante.