<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - L’alienazione medio tempore degli immobili rivalutati, ai sensi della L.185/2008, libera dal versamento delle rate relative all’imposta sostitutiva non ancora versata

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con sentenza 7580 del 05.11.2108, si è espressa in merito all’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale dei beni. Nel corso della vicenda il contribuente ha appellato la decisione della Commissione Provinciale di Roma secondo la quale, una volta esercitata la facoltà di rideterminazione del valore dell’immobile, l’imposta sostitutiva sarebbe dovuta per l’intero ammontare, nonostante la rateizzazione. La Commissione Regionale ha accolto l’appello in quanto, ai sensi dell’art. 15, commi 20 e 21 della L. 185/2008, la rivalutazione è riconosciuta ai fini IRES e IRAP soltanto a decorrere del terzo esercizio successivo l’esercizio della facoltà di rivalutazione. Nel caso di cessione a titolo oneroso in data anteriore all’inizio del quarto esercizio successivo alla decisione di procedere alla rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze, si farà riferimento al valore dei beni precedente alla rivalutazione. La Corte ha quindi deliberato che l’imposta sostitutiva è dovuta in proporzione al periodo in cui gli immobili sono rimasti nel patrimonio del contribuente prima del quarto esercizio.