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È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2022 n. 73, la Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. decreto Sostegni-ter). La Legge è in vigore dal 29 marzo 2022. Tra le varie misure in materia di lavoro la Legge prevede che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dal 29 marzo 2022, è riconosciuto, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.