argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: scissione parziale - scissione non proporzionale - abuso del diritto
Con la risposta ad interpello n. 152 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi in una scissione (in questo caso, in una scissione parziale asimmetrica non proporzionale preceduta dal conferimento di una partecipazione di controllo, detenuta dalla scindenda, a favore di una holding neo-costituita) è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci o di alcuni di essi, nonché l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale utilizzando in modo indebito il regime di neutralità fiscale. Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria “condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione”, e nel caso di specie “(i) la società scissa, anche a seguito dell'operazione di scissione, continuerà ad esercitare la propria attività d'impresa commerciale con i relativi asset non oggetto di trasferimento, secondo le prerogative e i desiderata dell'unico socio Tizio; (ii) la società beneficiaria della scissione intraprenderà una propria attività d'impresa - secondo le direttive dell'unico socio Caia - grazie al compendio scisso”.