<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - La Cassazione si esprime sull’applicazione del ne bis in idem tra i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione (sentenza numero 7557 del 2 marzo 2022) è intervenuta sull’applicazione del principio del ne bis in idem in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili. In particolare, nel caso esaminato dalla Corte il ricorrente aveva sostenuto che la circostanza di essere già stato processato per il reato di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 - processo conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non sussiste – avrebbe reso improcedibile, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, trattandosi dello stesso fatto. Tuttavia, secondo la Corte, “non vi è una completa sovrapposizione tra le condotte oggetto dei due procedimenti, in quanto, nel processo in corso, si contesta la sottrazione di tutte le scritture fino alla data del fallimento, dichiarato il 23 luglio 2009, mentre, nel processo per il D.Lgs. n. 74 del 2000art. 10 ci si riferiva ai fatti anteriori al[la] data dell'accertamento della Guardia di Finanza. Ne consegue che le due condotte non coincidono quanto all'oggetto del reato che, nella vicenda oggi sub iudice, concerne una più ampia piattaforma documentale […]. Ciò segna una differenza tra le due condotte, che costituisce un primo ostacolo all'invocata improcedibilità.”. La Corte afferma nondimeno che “l secondo momento di differenziazione concerne la natura delle scritture che, nel caso del reato fallimentare, sono tutte quelle obbligatorie e quelle facoltative richieste dalle dimensioni dell'impresa, come sancito dall'art. 2214 c.c., commi 1 e 2, mentre, quanto al reato tributario, sono costituite solo da quelle obbligatorie ai fini fiscali”.