<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Sulla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 marzo 2022 (ud. 22 febbraio 2022) n. 9006, espressamente dissentendo da un precedente della Sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, ha ritenuto che non sarebbe assimilabile l’istituto della morte del reo con la cancellazione dal registro delle imprese della società. In primis, ritiene la Cassazione che non sia possibile l’applicazione della causa estintiva della morte del reo/cancellazione della società all’illecito dell’ente perché le circostanze di estinzione del reato sono un numero chiuso, non estensibile. In secondo luogo, facendo riferimento al principio di autonomia dell’ente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 231/2001, il legislatore, quando ha avuto necessità di disciplinare l’amnistia, vi ha provveduto espressamente. Peraltro, la Cassazione ritiene la possibilità di dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell’ente esclusivamente in due casi, previsi dall’art. 67 d.lgs. 231/2001. Inoltre, in riferimento a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11170 del 25 settembre 2014, in relazione al fallimento dell’ente, ritiene perseguibile il medesimo ragionamento interpretativo, che volge alla impossibilità di dichiarare l’estinzione dell’illecito per cancellazione dal registro delle imprese. Infine rileva che il precedente contrario citato (Sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082) non si confronta con la locuzione, prevista all’art. 35 del d.lgs. 231/2001 dell’estensione delle disposizioni dell’imputato all’ente, “in quanto compatibili”. Alla luce del ragionamento seguito, la Cassazione ritiene che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporti che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci e “la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”.