argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti – il 15 ottobre 2018 ha fornito risposta ad un interpello, da cui è stato estrapolato il principio di diritto n. 6 e con cui ha dichiarato che non sono ravvisabili i tratti evasivi tipici della “bara fiscale” in una società che viene fusa per incorporazione da una società produttiva, benché non sussistano le condizioni per la sottoposizione dell’incorporata al test di operatività necessario alla verifica della legittimità del riporto delle perdite ex art. 172 comma 7 del D.P.R. n. 917/86. Tale test di utilità è volto infatti a contrastare la pratica con cui le società con utili elevati deliberano di procedere ad una fusione con un’altra società al solo scopo di abbattere la propria base imponibile. L’Amministrazione ha ritenuto, infatti, che alla mancanza delle annualità necessarie per il giudizio di operatività si potesse supplire giudicando la linearità del progetto imprenditoriale perseguito e la sua capacità di realizzare valori aggiunti positivi. Allo stesso modo, in ordine alla negatività del patrimonio netto, l’Ufficio ha osservato che gli incrementi patrimoniali del biennio precedente la fusione non potessero essere considerati strumentali al superamento del limite quantitativo imposto dalla legge.