argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 marzo 2022, n. 8276, ha affermato che un messaggio pubblicitario avente quale oggetto principale marchi particolarmente noti non ha diritto alla tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore, non avendo lo stesso carattere di novità: uno slogan del genere, infatti, baserebbe la propria distintività non sulla creatività ma sulla conoscibilità del brand, idoneo a suscitare sentimenti di ammirazione e prestigio nel pubblico. Ciò porterebbe alla perdita del carattere distintivo del messaggio in caso di eliminazione dei marchi contenuti al suo interno. La Corte di Cassazione – confermando quanto stabilito in secondo grado – ha evidenziato, in primo luogo, come lo slogan debba essere considerato nel suo complesso al fine di valutare l’elemento di novità e non solo la parte estranea al marchio. Nel caso de quo, lo slogan è stato ritenuto idoneo a veicolare il messaggio pubblicitario soltanto attraverso la combinazione del brand e dell’elemento creativo. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che per la tutela garantita dal diritto d’autore è indispensabile che sia provata «l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa».