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Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 9519/2021, ha affermato che il processo di delegazione dei poteri attribuiti al consiglio di amministrazione costituisce una facoltà da esercitare in sede statutaria o assembleare, non una regola: l’art. 2381, comma 2 c.c. stabilisce, infatti, che «se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti». Ciò significa che il funzionamento collegiale dell’organo gestorio non costituisce motivo di paralisi dell’ente, bensì un metodo di direzione della società del tutto fisiologico. Il Tribunale di Milano ha sottolineato, inoltre, come la nomina del presidente del consiglio di amministrazione sia una scelta da effettuarsi in sede di prima riunione post costituzione dell’organo gestorio, a meno che esso non sia già stato nominato dall’assemblea ex art. 2380-bis, comma 5 c.c. Il fatto che tale tema non sia esplicitamente indicato nell’ordine del giorno non rappresenta una mancanza in grado di ledere la completezza delle informazioni a disposizione del consiglio di amministrazione, e, di conseguenza, non può essere considerato un vizio procedimentale.