argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello del 20 aprile 2022, n. 201, ha chiarito che nell’ambito del concordato preventivo liquidatorio le eventuali riduzioni di debiti che dovessero emergere in seguito all’omologa costituiscono sopravvenienze attive. In particolare, l’Agenzia ha affermato che la detassazione di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR – operante dal 2016 – non trova applicazione ed è indifferente se la riduzione dei debiti si sia generata dal decreto di omologa o se invece emerga in seguito, in conseguenza di transazioni, poiché nel concordato preventivo liquidatorio la percentuale di soddisfazione dei clienti è solo una previsione; inoltre, se residua dell’attivo in seguito al pagamento dei creditori, sarà integralmente imponibile. La detassazione di sopravvenienze da esdebitazione può trovare applicazione nel caso in cui gli effetti del concordato siano rimasti sospesi per giudizi pendenti.