argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° marzo 2022, n. 10511, depositata in data 31 marzo 2022, ha avuto modo di ribadire che la mancata comparizione del pubblico ministero alle udienze che precedono la dichiarazione di fallimento di una società non implica la rinuncia, da parte del medesimo, alla domanda proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 l.f. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che è libera facoltà del pubblico ministero desistere, nel corso dell’istruttoria pre-fallimentare, nella richiesta di fallimento; tuttavia, la desistenza esercitata non produce effetti definitivi tramite la formazione del giudicato e non è – pertanto – preclusiva della possibilità di riproporre l’istanza di fallimento in un secondo momento.