argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Decreto del 24 febbraio 2022, è intervenuto in tema di concordato preventivo. In particolare, ha chiarito che non è competenza dell’attestatore – chiamato solo a fornire un giudizio di veridicità dei dati attuali posti alla base del piano concordatario – l’individuazione di eventuali azioni di responsabilità o revocatorie e la conseguente stima del ricavato potenziale, né un tale obbligo è previsto in capo alla società proponente. Tale valutazione compete solo al commissario giudiziale, che, nell’analisi della condotta posta in essere degli organi societari nel periodo in cui il debitore era in bonis, è chiamato ad individuare, nella stima dell’attivo concordatario, le utilità che potrebbero derivare dall’esperimento di azioni di responsabilità, revocatorie o risarcitorie. Inoltre, il Tribunale ha escluso che la presenza di “anomalie” derivanti da operazioni societarie passate, e già oggetto di disclosure nel ricorso per l’apertura della procedura, possano essere causa di revoca del concordato preventivo, ben potendo queste, nella valutazione del commissario giudiziale di cui supra, essere poste alla base di potenziali azioni risarcitorie nell’alternativa liquidatoria prospettata nella relazione redatta ai sensi dell’art. 172 l.f.