Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Presupposti per la ricusazione del G.U.P. nel giudizio penale per bancarotta fraudolenta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza 20 marzo 2019, n. 17180, depositata il 18 aprile 2019, è stata chiamata ad esprimersi in ordine al rigetto, da parte della Corte d’Appello di Potenza, di un’istanza di ricusazione per incompatibilità nei confronti del giudice dell’udienza preliminare – investito della funzione di presidente del collegio del tribunale – chiamato a decidere sulle imputazioni di bancarotta e truffa aggravata a carico dei ricorrenti in Cassazione; in particolare, secondo parte ricorrente, la dedotta incompatibilità sarebbe discesa dal ruolo – rivestito dal magistrato – di presidente del collegio civile, che si era, in precedenza, espresso su un’opposizione allo stato passivo del fallimento, avvalendosi – tra l’altro – della consulenza tecnica redatta nell’ambito del processo penale. In primo luogo, si rammenta come la Consulta, con sentenza n. 283/2000, abbia stabilito l’incostituzionalità dell’art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui escludeva la ricusazione – ad opera delle parti – del giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità penale dell’imputato, qualora lo stesso avesse già espresso, in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. La Suprema Corte, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso, rilevando come nell’ordinanza di rigetto dell’opposizione allo stato passivo si fosse fatto un mero cenno al delitto di bancarotta, senza tuttavia entrare nel merito, al solo fine di decidere sulla causa di opposizione allo stato passivo, quindi su fatti diversi da quelli addebitati in sede penale.