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La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 maggio 2018 n. 23260, depositata il 27 settembre 2018, ha confermato il principio di diritto formulato con la precedente sentenza n. 4959 del 27 febbraio 2017, la quale prevedeva il riconoscimento – al socio di società in nome collettivo – della possibilità di far valere il “beneficium excussionis” di fronte al giudice tributario, mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, non dovendo attendere il processo esecutivo. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo la disciplina dettata dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l’opposizione nel procedimento è ammessa solo se con essa si contesta la pignorabilità dei beni; deve pertanto riconoscersi al socio la possibilità di far rilevare la mancata osservanza ex art. 2304 c.c. antecedentemente all’inizio della procedura esecutiva.