argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la risposta ad interpello n. 211 del 22 aprile 2022, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in merito ad una operazione di fusione, ed in specie alla disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con riferimento al limite al riporto degli interessi passivi della controllante-incorporata. Più in dettaglio, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se, data la complessa operazione straordinaria nel caso di specie, non è possibile procedere all'effettuazione del test di vitalità poiché non vi sono bilanci relativi ad esercizi precedenti, né il limite patrimoniale, la disapplicazione è comunque possibile poiché «l'intera operazione rappresentata ha comportato, nel suo concreto evolversi, il “trasferimento” dell'onere del rimborso della quota-parte del Finanziamento Bancario […], erogato nel contesto dell'Acquisizione […], in capo al veicolo societario conferitario del citato Ramo […]», e quindi l’operazione non può rappresentare una manovra specificamente volta al “commercio di bare fiscali”, dal momento che gli interessi passivi indeducibili, acquisiti dalla società con la fusione la fusione, si accompagnano all'asset partecipativo.